Informazioni Utili Linee Guida Leggi Decreti

Leggi, decreti e informazioni utili

SI EFFETTUANO INTERVENTI MANUTENTIVI e SANIFICAZIONE UNITA':

Disinfezione unità trattamento aria, ventilconvettori, centrali trattamento aria, unità terminali e filtri con prodotto idoneo (Presidio Medico Chirurgico) per permettere la distruzione di batteri e virus. (detergente-disinfettante)

 Trattamento dell'unità ventilante con prodotto sanificante idoneo per impianti aeraulici per abbattere la Legionella Pneumophila che provoca la Legionellosi.
 
Pulizia con prodotto idoneo (disinfettante microbico per superfici, battericida e levuricida) del quadro elettrico, pannello comando, interruttore generale, fungo emergenza, maniglie apertura/chiusura e tutte le parti che un operatore esterno potrebbe venire a contatto durante un normale controllo oppure accensione/spegnimento della macchina.

Le soluzioni Rhoss garantiscono aria di qualità

Importante chiarimento di Unioncamere sull'attività di sanificazione degli impianti: 

    La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici deve essere eseguita solo dagli Impiantisti.
    Sul sito di Unioncamere una nota datata 15.05.2020 chiarisce gli aspetti sulla sanificazione.

    Nel punto 6, in particolare, trovate "informazioni sulle attività di sanificazione degli impianti al servizio          degli edifici": 
- La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08.
 - La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell'attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione.
 - Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese - REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.
 
Codice Ateco: 43.22.01 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE
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LEGGI E DECRETI DELLA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA DEI GENERATORI DI CALORE

legge per manutenzione pompe di calore

A) Oggetto delle prestazioni

Oggetto è il controllo e la manutenzione dell’impianto termico, secondo le disposizioni del D.P.R. 412/93 – D.P.R. 551/99 – D.Lgs. 192/05 – D.Lgs 311/06 – L.R. 24/06 – D.G.R. 8355 del 05/11/08 – D.G.R. n° X/1118 del 20/12/13, in applicazione alle norme vigenti, linee guida e direttive UNI, CEI e CEE, le disposizioni del costruttore dei materiali e le disposizioni eventualmente presenti nel libretto d'uso e manutenzione predisposto dall'installatore e/o dal manutentore.

- Non sono considerati impianti termici gli impianti per la climatizzazione estiva, impianti costituiti da scaldacqua unifamiliare anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kw, impianti costituiti da apparecchi con potenza al focolare inferiore a 4 kw anche se la somma con altri apparecchi simili ed eventuali scaldacqua presenti supera i 15 kw, stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.

2. Responsabilità del committente e/o dell'amministratore

- Dell'affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione ad una impresa abilitata, prevista nel libretto d'uso e manutenzione dal costruttore e/o manutentore dell'impianto.

- Del corretto esercizio.

- Della manutenzione straordinaria.

- Del rispetto del periodo annuale dell'esercizio.

- Dell'osservanza del periodo prescelto nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita.

- Del mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni

rispondendo ad eventuali sanzioni amministrati.

- Per impianti uguali ed oltre i 35 kW. della conservazione delle pratiche e del libretto matricolare I.S.P.E.S.L.

- Per impianti oltre i 116 kW, della conservazione delle pratiche obbligatorie dei VVF.

- Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto termico.

- Della conservazione della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico relativo all'impianto termico.

- Della conservazione dei rapporti di controllo tecnico allegati ai libretti di impianto e/o centrale. 

- Della predisposizione della manutenzione dei dispositivi antincendio per gli impianti uguali e oltre i 35 kw.

- Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi alla volumetria riscaldata dell'edificio.

- Il committente e/o l'Amministratore dovrà rendere disponibili i dati relativi ai consumi per la

stagione termica che inizia al 1° di agosto e finisce al 31 di luglio dell'anno seguente.

- Il manutentore per gli impianti entro i 34,8 kW provvede ad incassare dal Commitente e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15). 

- L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari e oltre i 35 kW provvede ad incassare e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione (esente IVA art. 15).

- L'amministratore e/o il Terzo Responsabile (se nominato) per gli impianti pari ed oltre i 35 kW in cui esiste un Amministratore, provvede ogni due anni ad inviare al CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08.

- Per gli impianti pari e oltre i 35 kW nei casi in cui non esiste un Amministratore, i dati di cui ai paragrafi 2.1 - 2.17 rimangono in carico al Manutentore.

3. Responsabilità del manutentore

- Il Manutentore a cui è stato dato affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione si assume la responsabilità per le prestazioni eseguite, impegnandosi ad aggiornare il libretto di impianto e/o centrale, per le parti di propria competenza.

- Il Manutentore deve compilare il rapporto di controllo tecnico ogni volta che provvede alla

manutenzione dell'impianto.

- Il manutentore si assume la responsabilità ogni due anni per gli impianti entro 34,8 kW, di inviare al Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT) i dati richiesti dalla L.R. 24/06-D.G.R. 8355 del 5/11/08.

- Il Manutentore, per gli impianti entro i 34,8 kW, provvede ad incassare e versare all'Ente Locale competente e alla Regione Lombardia, l'importo della dichiarazione di avvenuta manutenzione. 

- Gli interventi tecnici o di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sull'impianto termico, disposti dal committente senza avviso al Manutentore, verrànno considerati estranei e comporterànno la responsabilità del Committente di eventuali disfunzioni che potrebbero venire a crearsi. 

- Il Manutentore non risponderà nei casi in cui l'impianto termico non sia conforme alle disposizioni di legge, (attraverso il rapporto di controllo tecnico, ne evidenzierà le difformità al Committente unico responsabile dell'impianto).


LINEE GUIDA TECNICHE/OPERATIVE IN MATERIA DI MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI TERMICI 

operaio esegue manutenzione caldaia

Le presenti linee guida non sostituiscono la normativa vigente in materia di impianti termici e di sicurezza. Si tratta solamente di indicazioni e riferimenti che possono risultare utili nell’effettuazione delle operazioni di manutenzione/ispezione, operazioni che devono essere condotte NEL PIENO RISPETTO SIA DI TUTTA LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA SIA DELLE NORME UNI.

Le norme più importanti a cui fare riferimento sono comunque elencate nelle disposizioni regionali (D.G.R. n.VIII/5117 del 18.07.2008, così come modificata ed integrata dalle d.d.G.R. n. 6033 del 5.12.2007, n. 6303 del 21/12/2007, n. 8355 del 5.11.2008 e D.d.u.o. 18 giugno 2009 n. 6104) cui si rimanda.

IMPIANTI POTENZIALMENTE PERICOLOSI – PRESCRIZIONI (P)

• (P) Assenza di ventilazione/aerazione permanente con apparecchi di tipo B.

• (P) Caldaia di tipo B installata in bagno o camera da letto (vedasi norma UNI 7129 – 4° edizione 2008 punto 

3.2.9.) o norme vigenti alla data di installazione dell’impianto termico.

• (P) Rigurgito di fumi in ambiente.

• (P) Caldaie di tipo C collegate a canne fumarie non idonee.

• (P) Caldaie di tipo C collegate a CCR con caldaie di tipo B o viceversa.

• (P) Valore di CO superiore a 1.000 ppm in locale interno/tecnico con caldaia di tipo B a tiraggio naturale e

rigurgito fumi in ambiente.

• (P) Impianto con perdite di combustibile evidenti.

• (P) Canali da fumo con rotture evidenti.

• (P) Mancanza di apparecchiature di sicurezza ISPESL (ad esempio: valvola sicurezza, vaso espansione) oppure

manomissione di caldaia/impianto inferiore a 35 kW.

• (P) Apparecchi a gas installati in vani o ambienti classificati con pericolo di incendio (autorimesse, autofficine,

autocarrozzerie e similari).

• (P) Tiraggio inferiore al minimo ammesso dalla norma UNI 10845.

• (P) Apparecchio di tipo B installato in locale nel quale è presente un caminetto/stufa aperti non dotati di idonea

ventilazione.

N.B.: Relativamente alla pericolosità di un impianto termico di potenza inferiore a 35 kWt, è ora possibile citare quale fonte la norma UNI 7129/2001, in quanto recepita, ai sensi della Legge 1083/71, dal D.M. 27.03.2006 del Ministero delle Attività Produttive.

IMPIANTI INSUFFICIENTI – RACCOMANDAZIONI (R)

• (R) Mancanza del foro per l’analisi di combustione e/o del libretto di impianto/centrale conforme al Decreto Ministeriale 17.03.2003 e s.m.i.

• (R) Controllo e manutenzione dell’impianto termico, mai eseguiti.

• (R) Controllo e manutenzione dell’impianto termico, eseguito con una frequenza inferiore a quella stabilita dalla D.G.R. n. VIII/5117 del 18.07.2008, così come modificata ed integrata dalle d.d.G.R. n. 6033 del 5.12.2007, n. 6303 del 21/12/2007 e n. 8355 del 5.11.2008.

• (R) Controllo e manutenzione dell’impianto termico, rispettoso delle frequenze minime stabilite dalle disposizioni regionali, ma eseguito senza analisi fumi e/o misura del tiraggio.

• (R) Controllo del rendimento di combustione non eseguito su impianto nuovo.

• (R) Valore del CO non diluito superiore a 1.000 ppm.

• (R) Indice di Bacharach superiore a 2 (per impianti a gasolio).

• (R) Rendimento di combustione inferiore ai valori indicati dalle disposizioni regionali (D.G.R. n. VIII/5117 del 18.07.2008 così come modificata ed integrata dalle d.d.G.R. n. 6033 del 5.12.2007, n. 6303 del 21/12/2007 e n. 8355 del 5.11.2008).

PRESCRIZIONI (P) - RACCOMANDAZIONI (R) – OSSERVAZIONI (O)

• (P) Apertura di ventilazione insufficiente o parzialmente ostruita con apparecchi di tipo B.

• (R) Caldaie a gas < 35 kW installate in locali comunicanti con autorimesse con divisorio < REI 120 (la circolare dei VVFF indica RE 120 – Lettera - Circolare 19 febbraio 1997, Prot. n. P402/4134 sott. 1).

• (P) Caldaie a gas < 35 kW installate in locali comunicanti con autorimesse senza divisorio REI 120 (la circolare dei VVFF indica RE 120 – Lettera - Circolare 19 febbraio 1997, Prot. n. P402/4134 sott. 1).

• (P) Locale non ventilabile/areabile con caldaie di tipo C.

• (P) Presenza di caminetti o aspiratori senza adeguate aperture di ventilazione.

• (P) Termostato fumi cortocircuitato o manomesso.

• (O) Scarichi a parete di apparecchi di tipo B non conformi a quanto stabilito dalla norma UNI 7129 e dal DPR 412/93 e s.m.i.;

• (O) Scarichi a parete di apparecchi di tipo C non conformi a quanto stabilito dalla norma UNI 7129 e dal DPR 412/93 e s.m.i.;

• ( P) Linea adduzione gas pericolosa ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza. 

• (R) Mancanza del rubinetto di intercettazione generale del combustibile, fatto salvo casi particolari di oggettiva necessità.

• (P) Assenza di intercettazione manuale del combustibile nei pressi del generatore.

• (O/R/P) Canali da fumo non a norma, pendenza, sezione, apparecchi collegati a seconda dei casi.

• (O) Perdite fluido termovettore.

• (P) Ubicazione locale centrale termica (per impianti superiori a 35 kWt) non conforme.

• (P) Accesso locale centrale termica (per impianti superiori a 35 kWt) non conforme.

• (P) Apertura di aerazione collocata in modo errato (sacche di gas - impianti > 35 kW)

• (P) Assenza di mezzi estinzione incendi nelle centrali termiche (per impianti superiori a 35 kWt).

• (P) Manutenzione sistemi antincendio non effettuata.

• (R) Assenza di segnaletica di sicurezza nelle centrali termiche (per impianti superiori a 35 kWt).

• (P) Interruttore elettrico generale esterno assente o inaccessibile.

• (R) Tiraggio avente valore incerto, dopo prova indiretta positiva - vedasi norma UNI 10845. Richiedere verifica canna fumaria (per i manutentori).

• (R) Assenza di qualsiasi tipo di regolazione climatica/cronotermostato dell’impianto.

• (O) Mancanza del libretto uso e manutenzione della caldaia e/o bruciatore.

IMPIANTI A OLIO COMBUSTIBILE

Negli impianti termici per uso civile è vietato (D.G.R. n. 17533/2004 integrata dalla D.G.R. n. 2839/2006) l’utilizzo dell’olio combustibile (divieto valido su tutto il territorio lombardo).

IMPIANTI A LEGNA

Per gli impianti termici ad uso civile alimentati a biomassa legnosa è necessario fare riferimento alle misure temporanee annualmente disposte dai piani di azione per la gestione della qualità dell’aria nel periodo invernale adottati dalla Regione Lombardia (vedasi sito www.ors.it) .

Per gli impianti alimentati a combustibile solido e comunque non tra quelli individuati dalla norma UNI 10389 (gas, residui di lavorazione, biogas, ecc.) non è possibile eseguire la misurazione in opera del rendimento di combustione, come previsto dall’art. 6, comma 2, D.P.R. 412/93 e s.m.i. e dal punto 1. norma UNI 10389: in questi casi occorre attenersi a quanto indicato dal costruttore e/o dall’installatore dell’impianto, che deve aver predisposto un libretto di impianto/centrale con la descrizione dello stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi e la periodicità prevista per le verifiche e le manutenzioni (art. 11 comma 17 D.P.R. 412/93 e s.m.i.).

Se l’impianto non rispetta i limiti di esercizio indicati nel libretto di uso e manutenzione e/o nel libretto di impianto/centrale occorre specificarlo nelle note.

Se non esiste il libretto di impianto/centrale l’impianto è insufficiente.

INDICAZIONI RELATIVE AI CONTROLLI

• Constatare l’esistenza o meno di dispositivi di regolazione e controllo indicando se di tipo manuale o programmabile con almeno due livelli di temperatura.

• Dichiarare non idoneo il canale da fumo interamente corrugato e flessibile per le caldaie e i generatori di tipo C.

• Nel caso di generatore di tipo C con aspirazione in ambiente verificare la classificazione data dal fabbricante e se risulta prevista la possibilità dell’installazione come generatore di tipo B con scarico forzato, altrimenti deve essere prescritta la canalizzazione dall’esterno.

• Ventilazione dei locali contenenti caldaia di tipo C: (locale areabile) è positiva se esiste una finestra o un’apertura verso l’esterno in basso/in alto a seconda della densità del combustibile (minimo 100 cm2), se manca l’apertura verso l’esterno, il locale non è idoneo e va indicata come non conformità.

• Nelle caldaie di tipo B con bruciatore soffiato l’evacuazione fumi è di tipo naturale (deve essere eseguita la prova di tiraggio).

• Le serre e le stalle rientrano nella categoria E8 e gli impianti destinati alla loro climatizzazione sono soggetti al DPR 412/1993 e s.m.i. come chiarito dal Ministero dell’Industria (lettera 20.02.1998 prot. n. 203498). Per tali impianti è prevista esplicitamente una deroga sia per i limiti di temperatura (art. 4, comma 4 del DPR succitato) sia per i limiti di esercizio giornaliero ed annuale (art. 9, comma 5 del DPR succitato) dovuta ad esigenze tecnologiche o di produzione (ad es. coltura di piante o ricovero di animali originari di regioni tropicali). Anche per questi impianti, come ribadito peraltro dallo stesso Ministero, occorre effettuare la manutenzione periodica, la prova di efficienza e va correttamente tenuto il libretto di impianto o di centrale.

• Moduli, radianti a gas e aerotermi a gas installati in ambienti industriali (anche ambienti di altro tipo quali: palestre, stalle, serre, magazzini):

a) costituiscono ai sensi del DPR 412/93 e s.m.i. impianti termici se aventi una potenza nominale pari o superiore a 4 kWt;

b) ciascun edificio deve essere considerato dotato di un unico impianto termico di potenza pari alla somma delle potenze degli apparecchi da cui è servito;

c) per la manutenzione di questi apparecchi vedasi quanto stabilito dalla DGR n. 8355 del 05.11.2008 capitolo 9 pag. 15.

• L’anno di installazione del generatore non può essere lasciato in bianco, deve essere sempre indicato per poter calcolare il rendimento secondo le disposizioni regionali. Se non conosciuto, dare un’indicazione approssimativa attendibile (dichiarata dall’utente), per stabilire a quale categoria di rendimento fare riferimento, secondo le disposizioni regionali.

IMPIANTI CON GENERATORI DI CALORE DI ETA’ SUPERIORE A 15 ANNI

1. Impianti con potenza nominale complessiva inferiore a 116 kWt – il rendimento di produzione istantaneo corrisponde al rendimento di combustione. In particolare per gli impianti installati prima del 29.10.1993 il rendimento minimo da considerare è 84+2logPn.

Se durante la manutenzione di un impianto avente una potenza nominale complessiva inferiore a 116 kWt e con un generatore di calore di età superiore a 15 anni il rendimento di combustione rientra nei valori minimi richiesti dalle disposizioni regionali l’utente è in regola - laddove invece il rendimento non rientri nei valori minimi richiesti sarà necessario intervenire tecnicamente (se possibile) per riportarlo entro i valori minimi altrimenti il responsabile dell’impianto dovrà sostituire il generatore di calore.

2. Impianti con potenza nominale complessiva superiore a 116 kWt - per tali impianti si rimanda a quanto stabilito dalle disposizioni regionali.


VENTILAZIONE DEI LOCALI

prospetto areazione locali

Al fine di comprendere meglio l’importanza della ventilazione, è opportuno soffermarsibrevemente sulla "combustione". La combustione tradizionale è un fenomeno chimico di ossidazione del combustibile, pertanto è indispensabile immettere nel focolare, oltre al combustibile, almeno la quantità di ossigeno necessaria affinché la combustione avvenga in modo completo.Si rammenta che l’aria ha la seguente composizione:- in volume 21% di ossigeno 79% di azoto;- in peso 23% di ossigeno 77% di azoto.La combustione necessità di ossigeno in base al peso e non al volume. Cambiamento di altitudine, salendo di quota rispetto il livello del mare, il peso dell’aria e quindi l’ossigeno contenuto nell’aria varia nel seguente modo: Percentuale di variazione:a 500 metri sul livello del mare – 4,7;a 1000 metri sul livello del mare – 9,2;a 2000 metri sul livello del mare – 17,6;a 3000 metri sul livello del mare – 25,8.Per ogni m3 di gas naturale occorre prelevare circa 10 m3 di aria alla quota 0 sullivello del mare. Cambiamento di stagione, un bruciatore regolato molto bene d’inverno, può avere dei grossi problemi d’estate, perché la temperatura ambiente potrebbe cambiare:(per esempio da 0°C. a +30° C.) = variazione peso d ell’ossigeno – 11%;(per esempio da -20°C. a +40° C.) = variazione peso dell’ossigeno – 21%;Per questa ragione è buona norma che nella regolazione della combustione invernale venga mantenuto ai bruciatori un certo margine di eccesso d’aria:(per esempio 15-20% con gasolio e olio combustibile)(per esempio 10-15% con gas naturale)Affinché la combustione avvenga in modo corretto è indispensabile che al processopartecipi la giusta quantità di aria e, in particolare, che sia presente la giusta percentualedi ossigeno in peso. Nel processo di combustione le molecole di carbonio (C), e idrogeno (H), presenti nel combustibile, reagiscono con l’ossigeno (O), presente nell’aria, formando rispettivamente anidride carbonica (CO2) e vapor d’acqua (H2O).Se la combustione avviene in difetto d’aria, cioè con una percentuale di ossigeno inferiorea quella necessaria, la reazione del carbonio potrebbe risultare incompleta e, anzichéanidride carbonica, potrebbero crearsi le condizioni per la formazione, nei prodotti dellacombustione, di monossido di carbonio (CO), un gas tossico e nocivo per l’organismoumano, anche se inalato in bassissime percentuali. Effetti fisiologici dell’ossido di carbonio: % di CO respirato, ore di permanenza, ore di permanenza nell’ambiente nell’ambiente “dannoso” “mortale”

  • 0,04 ore 2,30 ore 3,50;
  • 0,06 ore 1,30 ore 2,30;
  • 0,08 ore 1,15 ore 1,45;
  • 0,10 ore 0,45 ore 1,30;
  • 0,12 ore 0,30 ore 1,15.

Per questi motivi è quindi indispensabile che nei locali dove sono installati apparecchi dicombustione che prelevano aria dall’ambiente (a camera di combustione aperta),alimentati con qualsivoglia combustibile, possa affluire almeno tanta aria quanta ne vienerichiesta dalla regolare combustione. Al fine di soddisfare le condizioni sopra riportate, la norma UNI CIG 7129 prescrive l’obbligo di ventilare, in modo naturale e permanente, i locali nei quali sono installati apparecchi di tipo A, di tipo B e apparecchi di cottura.L’afflusso dell’aria nei locali deve avvenire, di regola, per via “diretta” mediante la realizzazione di:- aperture di ventilazione praticate su pareti esterne del locale stesso- condotti di ventilazione singoli o collettivi.La ventilazione naturale diretta può essere effettuata per mezzo di un’apertura, di sezionepari ad almeno 6 cm2 per ogni kW di portata termica installata, con un minimo di 100 cm2,ubicata su una parete esterna del locale. L’apertura deve essere collocata in prossimità del pavimento ed essere protetta con griglie o reti metalliche nel caso di utilizzo di gas naturale.Se non fosse possibile collocare l’apertura nella posizione prescritta è consentita anche larealizzazione nella parte alta della parete. In tal caso la superficie di ventilazione deve essere aumentata del 50% (9 cm2 per ogni kW di portata termica installata).Qualora nel locale siano presenti apparecchi sprovvisti di dispositivi di rilevazione difiamma sul piano di lavoro, l’apertura di ventilazione, necessaria per tali apparecchi, deveessere raddoppiata (12 cm2 per ogni kW di portata termica) e la superficie di ventilazioneminima deve essere portata a 200 cm2.Nell’impossibilità di realizzare la ventilazione naturale diretta, la norma consente anche laventilazione naturale indiretta, consente cioè di prelevare l’aria necessaria alla combustione da un locale adiacente. Affinché tale soluzione sia realizzabile, il locale adiacente deve comunque presentare tutti i requisiti richiesti per i locali ventilati in modo diretto, non deve essere adibito a camera da letto, non deve costituire parte comune dell’immobile né essere un locale con pericolo d’incendio (es. box). Il flusso di aria, dal locale adiacente al locale di installazione degli apparecchi, viene assicurato mediante aperture di ventilazione, aventi caratteristiche analoghe a quelle sopraccitate, realizzate su una parete divisoria o su una porta di comunicazione. In quest’ultimo caso, in alternativa a quanto sopraccitato, può essere semplicemente realizzata una maggiorazione della fessura tra la porta ed il pavimento. Come precedentemente citato, nei locali dove sia prevista l’installazione di apparecchi che possono essere installati senza condotto di evacuazione dei prodotti della combustione (apparecchi di tipo A), si richiedono due superfici di ventilazione, anziché una, di almeno 100 cm2 ciascuna, ricavate rispettivamente una nella parte bassa e l’altra nella parte in alto di una parete perimetrale prospiciente l’esterno. Gli apparecchi a circuito di combustione stagno (tipo C) non hanno invece alcuna necessità di prelevare aria comburente dal locale in cui sono installati. Per questo motivo non è necessario che il locale sia dotato di aperture di ventilazione permanente. E’ tuttavia necessario che il locale sia ventilabile, sia cioè dotato di finestre, portefinestre ecc.  


ELENCO DELLE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI RISCONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI CENTRALIZZATI ALIMENTATI CON COMBUSTIBILE LIQUIDO O GASSOSO AVENTI UNA POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE COMPLESSIVA SUPERIORE O UGUALE A 35 KW

scritta non conforme

  • E1 Ubicazione del locale centrale termica non conforme alla prescrizioni di Legge.
  • E2 Accesso alla centrale termica non conforme alle prescrizioni di Legge.
  • E3 Apertura di areazione del locale caldaia assente.
  • E4 Apertura di areazione del locale caldaia insufficiente.
  • E5 Apertura di areazione del locale caldaia collocata in modo errato (non consente di evitare eventuali formazione di sacche di gas).
  • E6 Assenza di strumenti antincendio.
  • E7 Manutenzione dei sistemi antincendio non effettuata.
  • E8 Segnaletica di sicurezza assente o incompleta.
  • E9 Interruttore elettrico generale esterno assente o non accessibile.
  • E10 Assenza del rubinetto di intercettazione manuale esterno (dove previsto).
  • E11 Rigurgiti di fumi nel locale ove sono presenti apparecchi a tiraggio naturale.
  • E12 Presenza di perdite nei condotti di scarico di apparecchi a tiraggio forzato.
  • E13 Dall’esame visivo risultano perdite di combustibile liquido.
  • E14 Dall’esame visivo risultano perdite di fluido termovettore.


ELENCO DELLE NON CONFORMITA’ PIU’ FREQUENTI RISCONTRABILI IN IMPIANTI TERMICI AUTONOMI A GAS (ED EVENTUALI APPARECCHI A GAS) CON POTENZA TERMICA AL FOCOLARE NOMINALE INFERIORE A 35 KW INTALLATI ALL’INTERNO DI ABITAZIONI

scritta non conforme

  • E1 Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B e assenza ventilazione permanente nel locale.
  • E2 Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con ventilazione permanente insufficiente.
  • E3 Presenza di apparecchi di tipo A, di cottura e B con sistema di ventilazione ostruito.
  • E4 Errata ubicazione (bagno/camera da letto/monolocale) di apparecchi a gas di tipo A o B.
  • E5 Errata ubicazione (esempio : autorimessa ecc…) di apparecchi di tipo B o C.
  • E6 Errata ubicazione (ambienti non ventilabili) di apparecchi di tipo C.
  • E7 Rigurgito di fumi in ambiente da apparecchi di tipo B – pressione in canna fumaria .
  • E8 Presenza di caminetti, aspiratori ecc. che, in funzione, provocano rigurgiti fumi in ambiente da apparecchi di tipo B.
  • E9 Termostato fumi, presente in origine, che risulta cortocircuitato o manomesso..
  • E10 Caldaia tipo C collegate a camini non idonei, non contigui a locali abitati.
  • E11 Caldaia di tipo C collegate a camini non idonei, contigui a locali abitati.
  • E12 Caldaia di tipo C collegate a canne collettive ramificate (C.C.R.) in cui scaricano apparecchi di tipo B o viceversa..
  • E13 Scarichi a parete di apparecchi di tipo B irregolari o posizionati irregolarmente.
  • E14 Scarichi a parete di apparecchi di tipo C irregolari o posizionati irregolarmente..
  • E15 Linea di adduzione gas irregolare.
  • E16 Mancanza rubinetto di intercettazione generale del gas all’interno dell’abitazione.
  • E17 Mancanza rubinetto di intercettazione del gas a monte dell’apparecchio.
  • E18 Canali da fumo irregolari in apparecchi di tipo B.


REGISTRO REGIONALE PER LE SONDE GEOTERMICHE

progetto sonde di calore

Il 6 marzo 2010 è entrato in vigore il nuovo e innovativo Regolamento Regionale per l’installazione delle sonde geotermiche che non comportano il prelievo di acqua sotterranea (Regolamento regionale 15 febbraio 2010 – n.7, pubblicato Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - BURL - 1° Supplemento Ordinario al n. 9 del 5 marzo 2010).

Il regolamento introduce il Registro Regionale Sonde Geotermiche (RGS) che snellisce le procedure di comunicazione e che consentirà di monitorare in tempo reale la diffusione  della tecnologia sull’intero territorio regionale. Infatti, Regione Lombardia ha adottato  una procedura di autorizzazione dei sistemi composti da sonde geotermiche legate a 

pompe di calore che rappresentano una delle tipologie di impianto meno inquinanti:  questo sistema costituisce un ulteriore passo verso la semplificazione.

In conformità infatti a quanto previsto dal Regolamento approvato tutte le nuove installazioni di impianti a pompa di calore geotermica a bassa entalpia accoppiati a sonde geotermiche devono essere preventivamente registrate al Registro Regionale Sonde Geotermiche.

Tale strumento informatico è raggiungibile all’indirizzo.

La registrazione dell'impianto è obbligatoria ed a cura del proprietario (inteso come proprietario del terreno sul quale è prevista la realizzazione dell'impianto oppure il proprietario dell'immobile a cui l'impianto stesso è asservito).

Inoltre la nuova installazione di pompe di calore deve essere anche registrata sul Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici da parte dell’installatore.

Il proprietario può visualizzare i dati del proprio impianto registrati dall’installatore utilizzando il servizio predisposto per tale ricerca nella pagina del sito Curit dedicata ai cittadini, inserendo il proprio nome, cognome e codice fiscale. Se questi dati sono stati riportati correttamente dall'installatore è possibile per i cittadini visualizzare i dati della propria pompa di calore.


10 BUONE PRATICHE PER RISPARMIARE ENERGIA E AVERE UNO STILE DI VITA SOSTENIBILE PIU' ATTENTO ALL'AMBIENTE

disegno di rubinetto che esce da Pianeta Terra

1 Riduci i consumi per il riscaldamento.

Esegui regolarmente le manutenzioni 

In casa la temperatura di comfort è di 20°C, non superarla.

Non coprire i termosifoni.

Non tenere il riscaldamento acceso quando in casa non c'è nessuno o se apri le finestre per il ricambio d'aria la mattina.

Se hai le valvole termostatiche sui termosifoni, riduci la temperatura nelle stanze che non utilizzi.

2 Riduci i consumi per l'acqua calda sanitaria.

La doccia ti consente di consumare meno acqua che il bagno.

Mentre ti insaponi, chiudi il rubinetto.

Se hai uno scaldabagno elettrico accendilo 2 ore prima di utilizzare l'acqua calda e imposta la temperatura non oltre i 50°C.

3 Risparmia per l'illuminazione.

Non tenere accese le luci nelle stanze in cui non c'è nessuno.

Utilizza le lampadine a basso consumo.

4 Risparmia il gas quando cucini.

Copri le pentole con i coperchi mentre sono sui fuochi di cottura.

Quando cucini non lasciare i fuochi accesi inutilmente.

5 Risparmia acquistando un elettrodomestico più efficiente.

Se devi acquistare un elettrodomestico, prendilo in classe A, A+ o A++, anche se lo paghi un po' di più nel tempo ti permetterà di risparmiare energia elettrica.

6 Frigorifero.

Non è necessario impostare la temperatura del frigorifero sotto i 4°C, se l'abbassi ulteriormente consumi di più.

Aprilo per prendere ciò che ti serve e chiudilo subito

Se lo sbrini regolarmente mantenendo le serpentine pulite riduci i consumi.

7 Lavatrice.

Cerca di utilizzarla a pieno carico.

Cerca di non utilizzare lavaggi che prevedono una temperatura superiore a 60°C.

8 Lavastoviglie.

Cerca di utilizzarla a pieno carico.

Cerca di utilizzare lavaggi a temperature non elevate, 40°C o 50°C sono sufficienti.

9 Forno.

Non aprirlo durante la cottura.

Se ne hai uno a disposizione, il microonde consuma meno energia.

10 Televisori, Video, PC.

La lucina rossa dello stand-by non serve, spegni anche quella quando non utilizzi il televisore, il lettore dvd, il videoregistratore o il pc.


DOMANDE E RISPOSTE SULLA MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA CALDAIA IN LOMBARDIA

punti di domanda

- Perché devo fare la manutenzione della mia caldaia?

La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge. 

È un’operazione che: 

• garantisce la sicurezza degli ambienti domestici 

• favorisce un risparmio energetico ed economico 

• riduce le emissioni inquinanti.

- Cosa significa certificare la manutenzione della caldaia?

Per certificare la manutenzione della caldaia basta comunicare al proprio Comune (se conta più di 40.000 abitanti) o alla Provincia che è stata eseguita la manutenzione e che è stato corrisposto il contributo dovuto per le ispezioni degli impianti termici.

- La certificazione della caldaia ha una scadenza? Quanto dura?

La certificazione ha la durata di due stagioni termiche. 

L’inizio della stagione termica è previsto il 1 agosto di ogni anno e termina il 31 luglio dell’anno successivo. La validità della certificazione decorre sempre dal 1 agosto successivo alla data in cui è stata fatta la manutenzione.

- Chi esegue le operazioni necessarie a certificare la manutenzione della mia caldaia?

Se hai un impianto autonomo inferiore a 35 kW, il manutentore ha l’obbligo di registrare i dati della manutenzione nel Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT). Questa operazione, seguita dalla consegna della documentazione cartacea al Comune o alla Provincia, costituisce la certificazione della manutenzione. Tu dovrai solo ricordarti di chiamare il tecnico per le revisioni programmate. Se il tuo impianto è condominiale, oltre al manutentore, anche l’amministratore del condominio può svolgere le operazioni per la certificazione della manutenzione.

- Ogni quanto tempo devo fare la manutenzione della mia caldaia?

In base a quanto riportato sul libretto d'uso e manutenzione dell'impianto termico rilasciato dal manutentore/installatore impianti termico.

(controlla bene i documenti che ti ha rilasciato l’installatore, il manutentore o il costruttore dell'apparecchio.

: ai fini della sicurezza potrebbe essere necessario fare la manutenzione prima di questo termine. 

- Il manutentore mi ha chiesto di pagare il contributo per la certificazione. Perché? 

Il contributo per la certificazione è destinato all’Ente Locale competente e serve a sostenere il servizio di ispezione degli impianti termici previsto dalla legge. È diverso dal contributo regionale, che viene invece impiegato per la gestione del CURIT, importante strumento di sorveglianza di tutti gli impianti, che consente a Regione Lombardia e agli Enti Locali di individuare i più opportuni interventi per migliorare l’efficienza energetica.

- Il manutentore mi ha chiesto il codice fiscale. Perché?

In qualità di responsabile dell’impianto, hai accesso a molti servizi offerti dal portale: ad esempio, puoi visualizzare i dati della tua caldaia e ricevere un messaggio che ti ricorda quando devi rifare la manutenzione dell’impianto. O ancora, puoi verificare che il manutentore abbia inserito correttamente i dati del tuo impianto nel CURIT. Il codice fiscale del responsabile dell’impianto è fondamentale per consentirgli l’accesso a tutti i servizi del portale a lui riservati.

- Il manutentore mi ha chiesto i consumi del mio impianto e la volumetria della mia abitazione. Perché?

Questi dati sono fondamentali per gli enti di governo, nazionale e locale, per poter attuare una politica volta al miglioramento dell’efficienza energetica. Sulla base dei dati rilevati, inoltre, potranno essere decisi finanziamenti, incentivi e agevolazioni per i cittadini.

- Come faccio a recuperare i consumi del mio impianto?

È buona regola fare la lettura del contatore ogni anno, prima di accendere e dopo aver spento il riscaldamento. Il libretto di impianto, che deve essere tenuto per legge, nell’ultima pagina ha una tabella dove poter annotare i valori rilevati.

- Ho uno scaldabagno/ho una stufa. Devo fare la manutenzione? Devo certificare la manutenzione?

Anche se non ci sono obblighi di legge, consigliamo per la propria e l’altrui sicurezza di sottoporre regolarmente tutti gli impianti a manutenzione. Per stufe e scaldabagni non occorre certificare la manutenzione.

- È obbligatorio rivolgersi a un tecnico CURIT?

È fondamentale che il manutentore sia in regola con le autorizzazioni e i requisiti previsti dalla legge. 

Un tecnico iscritto al CURIT si assicura che tutte le disposizioni amministrative previste in Regione Lombardia vengano rispettate.

- Quando posso accendere il riscaldamento?

Quasi tutto il territorio della Regione Lombardia ricade nella zona climatica E. Ciò significa che è possibile accendere il riscaldamento dal 15 ottobre al 15 aprile, per un massimo di 14 ore giornaliere. In caso di particolari eventi climatici, è possibile accendere il riscaldamento oltre il periodo indicato, per la metà delle ore giornaliere consentite, ovvero per non più di 7 ore.


CONTROLLA I DATI DELLA TUA CALDAIA

Curit


Tramite le funzioni che trovi in questa pagina puoi controllare che il tuo manutentore abbia correttamente riportato i dati della tua caldaia ed attivare la funzione di avviso della scadenza della manutenzione. Per accedere a questo servizio è fondamentale che il manutentore abbia riportato anche il tuo Codice Fiscale. L'accesso a questa funzione è soggetto all'indentificazione tramite Carta Regionale dei Servizi oppure con l'inserimento dei tuoi dati.

Vuoi sapere quando è necessario pulire la tua caldaia? 
Scrivi oggi stesso a tamborini.service@gmail.com 
Telefono (+39) 0332 238555 Fax (+39) 0332 230098
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